Con Sede in Roma, Piazza Sonnino, n 44 presso la Curia Provinciale dei Padri Trinitari.

Art. 1 – Il logo dell’organizzazione è rappresentato rossa e blu su sfondo bianco con dicitura ONLUS ADEAT.

SOCI

Art. 2 – L’importo della quota d’iscrizione, delle quote periodiche ed i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Ogni socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega scritta più di un altro socio. I soci che non hanno diritto di voto non possono neppure rappresentare nessun socio. Le deleghe devono venir consegnate all’inizio della riunione al Presidente della stessa che le controfirma.


ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 4 – In caso di votazione per scrutinio segreto, l’Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di fare la conta dei voti e di riferire alla stessa.

Art. 5 – Chi intenda porre la propria candidatura per l’elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro due mesidal termine dell’anno sociale. Il Consiglio Direttivo dovrà allegare all’avviso di convocazione dell’Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche. Nei casi d’elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell’Assemblea.

Art. 6 – Nel caso in cui un’Assemblea debba deliberare sull’accettazione di un ricorso da parte di un socio radiato, dopo aver ascoltato la relazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, o di un Consigliere da lui delegato, nonché la difesa direttamente da parte del(dei) socio(i) radiato(i) (non sono ammessi difensori), decide in Camera di Consiglio previo allontanamento sia degli Organi che hanno richiesto/ provveduto alla radiazione che del(dei) socio(i) radiato(i).


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7 – Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno e ad esso possono parteciparvi esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, i Sindaci e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’organizzazione. Le suddette persone estranee non possono essere presenti al momento del voto. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire telefonicamente, di persona o attraverso tutti gli altri sistemi informatici. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido quando siano presenti tutti i Consiglieri.

Art. 8 – Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali.In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.

Art. 9 – Alle riunioni del Consiglio tutti i membri hanno l’obbligo di partecipare, salvo le assenze preventivamente giustificate.

Art. 10 – Ogni membro del Consiglio Direttivo che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate, è passibile di diffida, da parte del Consiglio Direttivo, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo Consigliere.

Art. 11 – Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.

Art. 12 – Per la validità della riunione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente). Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, ha facoltà di decisione il Presidente della riunione. La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro lo firma e lo fa firmare dal Presidente (della riunione).

Art. 13 – Ogni Consigliere può, in caso di impedimento, delegare un altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega. Quest’ultima, firmata, deve essere consegnata, all’inizio delle riunioni, al Presidente e controfirmata dallo stesso.

Art. 14 – Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti, la competenza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, senza l’impossibilità di ricorso ad altro organo interno. Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei soci, la competenza spetta esclusivamente al Collegio dei Probiviri convocato su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo nonché i suoi membri, a titolo personale, non hanno diritto a prendere visione delle Relazioni del Collegio Sindacale alle Assemblee prima che siano sottoposte all’attenzione di queste, onde evitare che possano influire in qualche modo.

Segretario del Consiglio Direttivo

Art. 16 – Si occupa del disbrigo delle faccende amministrative; in particolare:

• provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci; • adempie a tutte le occorrenze burocratiche; • redige e conserva i verbali delle Assemblee; • è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.

Art. 17 – Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può venir aiutato nei suoi compiti da soci volontari.

Tesoriere

Art. 18 – Si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti.

Cassiere

Art. 19 – Si occupa della cassa e di ogni altro eventuale tipo di conto che determina movimentazione di denaro. Provvede alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti, nel rispetto delle delibere dei vari organi dell’organizzazione. In caso di apertura di conto bancario o postale opera in collaborazione con il Presidente dell’organizzazione con firma disgiunta.


COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 – Il Collegio si riunisce ogniqualvolta lo convochi il Presidente del Collegio o ne faccia richiesta almeno un Sindaco effettivo. Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre il Collegio deve riunirsi almeno dei volte l’anno per controllare la cassa, i documenti contabili e la contabilità. Deve inoltre riunirsi per controllare i Rendiconti annuali e per redigere la Relazione per l’Assemblea. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire telefonicamente, di persona o attraverso tutti gli altri sistemi informatici.. Anche in difetto di convocazione, il Collegio è comunque valido quando siano presenti tutti i Sindaci effettivi.

Art. 21 – Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato da un altro Sindaco effettivo con le funzioni di Segretario; quest’ultimo ha l’incarico di redigere i verbali.In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.

Art. 22 – Alle riunioni del Collegio tutti i membri hanno l’obbligo di partecipare, salvo le assenze preventivamente giustificate.

Art. 23 – Ogni membro del Collegio che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate è passibile di diffida, da parte del Collegio, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico. Al Sindaco effettivo radiato o dimissionario subentra automaticamente il Sindaco supplente che in sede di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non ci sia alcun Sindaco supplente disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio Sindacale, convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo Sindaco.

Art. 24 – Ai membri del Collegio, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

Art. 25 – Per la validità della riunione, è richiesta la presenza di almeno due Sindaci effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente).

Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, avrà facoltà di decisione il Presidente della riunione. La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma e lo fa firmare al Presidente (della riunione).

Art. 26 – Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 – Il Collegio si riunisce, al più per una richiesta di radiazione di un socio, o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello Statuto. Avvenire telefonicamente, di persona o attraverso tutti gli altri sistemi informatici.

Art. 28 – Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato da un altro Probiviro effettivo con le funzioni di Segretario; quest’ultimo ha l’incarico di redigere i verbali.In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.

Art. 29 – Alle riunioni del Collegio tutti i membri effettivi hanno l’obbligo di partecipare, salvo le assenze preventivamente giustificate.

Art. 30 – Ogni membro del Collegio che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate è passibile di diffida, da parte del Collegio, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico. Al Probiviro effettivo radiato o dimissionario subentra automaticamente il Probiviro Supplente che in sede di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non ci sia alcun Probiviro supplente disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri, convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo Probiviro.

Art. 31 – Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

Art. 32 – Per la validità della riunione, è richiesta la presenza di almeno due Probiviri effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente). Tutte le decisioni verranno prese, in Camera di Consiglio, mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, avrà facoltà di decisione il Presidente della riunione. La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma e lo fa firmare al Presidente (della riunione). La decisione viene comunicata immediatamente e direttamente agli interessati.

Art. 33 – Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.


ATTIVITÀ ECONOMICHE MARGINALI

Art. 35 – L’organizzazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività direttamente connesse:

  • manifestazioni quali convegni, mostre, manifestazioni teatrali, canore o similari;
  • organizzare lotterie, pesche e attività della stessa natura;
  • attività commerciali come la vendita di prodotti, manufatti, ed altro provenienti dalle realtà geografiche nelle quali si opera;
  • vendita di libri e altre pubblicazioni;
  • attività commerciali come la somministrazione di cibi e/o bevande, bazar e altre attività similari.

Art. 36 – È compito del Consiglio Direttivo nominare un eventuale Preposto per ogni attività autorizzata dall’assemblea; solo il primo Preposto viene nominato direttamente dall’Assemblea ordinaria.

 Art. 37 – È compito della persona all’uopo incaricata dall’Assemblea ordinaria o dal Consiglio Direttivo, sotto la ostante supervisione del Consiglio stesso, stabilire i prezzi delle suddette attività marginali. Essa, inoltre, si occuperà anche dell’organizzazione della stessa.    

Roma, 15 gennaio 2007

Il Presidente

Vito Capaso